Art. 65
Statuto della libera Universita' degli studi dell'Aquila

Art. 65

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In vigore dal 31 ott 1968
Nel secondo biennio, oltre agli insegnamenti dell'articolo precedente, saranno impartiti anche gli insegnamenti di altre quattro discipline; uno di esso dovrà essere seguito nel terzo anno, gli altri tre nel quarto; uno di essi sarà di indirizzo fisico. Due di tali insegnamenti sono obbligatori e sono i seguenti: a) per l'indirizzo didattico: nel terzo anno: matematica complementare 1°; nel quarto anno: matematica complementare 2°. b) per l'indirizzo applicativo: nel terzo anno: analisi numerica; nel quarto anno: calcolo delle probabilità. Gli insegnamenti suddetti saranno accompagnati da un corso di esercitazioni. Gli altri due insegnamenti sono complementari a scelta dello studente.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-08-18;921#art-sdl-65