Art. 48
Statuto della libera Universita' degli studi dell'Aquila

Art. 48

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In vigore dal 31 ott 1968
Per gli studenti che provengono da altra facoltà di magistero, la facoltà stabilisce, caso per caso, l'anno di corso al quale sono ammessi e l'ordine degli studi che debbono seguire. La stessa norma vale per i laureati e diplomati che si iscrivono per una delle lauree conferite dalla facoltà.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-08-18;921#art-sdl-48