Art. 112
Statuto della libera Universita' degli studi dell'Aquila

Art. 112

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In vigore dal 2 mar 1967
Nel caso in cui per qualsiasi motivo l'Università venisse a cessare, oppure venga privata della personalità giuridica e dell'autonomia, il suo patrimonio sarà devoluto al Consorzio, ente fondatore e finanziatore dell'Università stessa ed in mancanza di esso, alle Amministrazioni comunale e provinciale dell'Aquila. Il pagamento degli stipendi al personale dell'Università è effettuato in base al foglio di stipendi firmato dal rettore quale presidente del Consiglio di amministrazione, dal direttore amministrativo e dal ragioniere.

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 11 ottobre 1966, n. 1302 ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che "Dopo l'art. 75 sono aggiunti [...] nuovi articoli, relativi alla istituzione del corso di laurea in Scienze biologiche annesso alla Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali con il conseguente spostamento della numerazione successiva".
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-08-18;921#art-sdl-112