Art. 17

Art. 17

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In vigore dal 16 ott 1964
L'indennità prevista dalla legge è ridotta nella stessa proporzione della riduzione dello stipendio, nei casi di aspettativa, di disponibilità, di punizione disciplinare o di altra posizione di stato che importi riduzione dello stipendio ed è sospesa in tutti i casi di sospensione di questo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-08-18;807#art-17