Art. 5

Art. 5

5 / 5
In vigore dal 11 dic 1964
Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, oppure vengano meno o risultino insufficienti, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente sarà senz'altro soppresso ed il titolare cesserà immediatamente dal servizio. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 14 agosto 1964 Per il Presidente della Repubblica, Il Presidente del Senato MERZAGORA GUI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 16 novembre 1964 Atti del Governo, registro n. 188, foglio n. 86. - DI PRETORO
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-08-14;1207#art-5