Art. 5
5 / 5In vigore dal 11 dic 1964
Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, oppure vengano meno o risultino insufficienti, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, i posti di cui al precedente saranno senz'altro soppressi ed i titolari cesseranno immediatamente dal servizio.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 14 agosto 1964
Per il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato
MERZAGORA
GUI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 novembre 1964
Atti del Governo, registro n. 188, foglio n. 85. - DI PRETORO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-08-14;1206#art-5