Art. 4

Art. 4

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In vigore dal 11 dic 1964
L'Università di Firenze si obbliga a versare allo Stato sia l'ammontare degli emolumenti effettivamente dovuti ai titolari dei posti nel loro importo lordo, sia il contribuito, di cui al precedente , da destinarsi al trattamento di cessazione dal servizio eventualmente spettante ai titolari dei posti stessi.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-08-14;1206#art-4