Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 11 dic 1964
I contributi annui a carico dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (I.N.A.I.L), vengono determinati in L. 5.400.000 (cinquemilioniquattrocentomila) per il mantenimento dei posti di cui al precedente e in L. 1.080.000 (unmilioneottantamila) da destinarsi al trattamento di cessazione dal servizio eventualmente spettanti ai titolari dei posti stessi.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-08-14;1206#art-3