Art. 1
1 / 5In vigore dal 11 dic 1964
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;
Veduto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modifiche, con legge 24 giugno 1950, numero 465;
Veduta la legge 18 marzo 1958, n. 349;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;
Decreta:
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È approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione, stipulata in Firenze il 23 dicembre 1963, nonché l'annesso atto aggiuntivo in data 14 marzo 1964, per il finanziamento di tre posti di assistente ordinario presso la cattedra di "Clinica ortopedica" della Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Firenze.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-08-14;1206#art-1