Art. 1
1 / 5In vigore dal 26 nov 1964
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229 e successivi;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte avanzate dalle autorità accademiche dell'Università di Pavia, intese all'istituzione della Facoltà di economia e commercio presso l'Università medesima;
Veduta la convenzione per il mantenimento della predetta Facoltà, stipulata in data 9 luglio 1964 tra la Università di Pavia e il Comune di Pavia, la Provincia di Pavia, la Camera di commercio, industria e agricoltura di Pavia, il Monte di credito di Pavia, il Consorzio universitario lombardo;
Sentito il parere della Sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Riconosciuta la necessità di approvare le proposte menzionate;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto col Ministro per il tesoro;
Decreta:
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È approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione, stipulata in data 9 luglio 1964 tra l'Università degli studi di Pavia e il Comune di Pavia, la Provincia di Pavia, la Camera di commercio, industria e agricoltura di Pavia, il Monte di credito di Pavia, il Consorzio universitario lombardo, intesa al finanziamento della Facoltà di economia e commercio che viene istituita, a norma del seguente , presso l'Università di Pavia.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-08-14;1106#art-1