Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 15 dic 1964
Lo statuto dell'Università anzidetta è conseguentemente modificato nel senso che dopo l'art. 51 è inserito un nuovo articolo che assume il n. 52, contenente l'ordinamento del Corso di laurea in Scienze delle preparazioni alimentari conforme a quello previsto dalla tabella annessa al presente decreto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 13 agosto 1964 Per il Presidente della Repubblica Il Presidente del Senato MERZAGORA GUI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1964 Atti del Governo, registro n. 188, foglio n. 103. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-08-13;1220#art-3