Art. 1
1 / 1In vigore dal 25 nov 1964
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Urbino, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, numero 230 e modificato con regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2475 e successive modificazioni Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Urbino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 22. - Agli insegnamenti complementari del corso di la urea in Filosofia sono aggiunti quelli di:
15) Filosofia della storia;
16) Storia della filosofia moderna e contemporanea.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 13 agosto 1964
Per il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato
MERZAGORA
GUI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1964
Atti del Governo, registro n. 188, foglio n. 46. - VILLA
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-08-13;1098#art-1