Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 5 nov 1964
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto 15 maggio 1930, n. 1170; Visto il regio decreto 11 dicembre 1930, n. 1945; Vista l'istanza del sindaco di Ferrara in data 10 novembre 1962; Vista la relazione della Commissione tecnico-amministrativa incaricata dal Ministero della pubblica istruzione, presso l'Istituto musicale pareggiato "G. Frescobaldi" di Ferrara agli accertamenti di cui al citato regio decreto 15 maggio 1930, n. 1170; Udito il parere della V sezione del Consiglio superiore delle antichità e belle arti; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione; Decreta: A decorrere dall'anno scolastico 1964-65 la Scuola, di canto presso l'Istituto musicale pareggiato "G. Frescobaldi" di Ferrara è pareggiato a tutti gli effetti di legge alla scuola analoga dei Conservatori di musica dello Stato. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 7 agosto 1964 SEGNI GUI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 19 ottobre 1964 Atti del Governo, registro n. 187, foglio n. 139. - VILLA
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