Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 30 ott 1964
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130, modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli stadi di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 25, relativo alle propedeuticità di esami del corso di laurea in Scienze politiche, è modificato nel senso che è aggiunta la propedeuticità dell'esame di Economia politica nei confronti di Scienza delle finanze. Art. 37. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Medicina e chirurgia sono aggiunti i seguenti Biochimica applicata; Malattie infettive; Tecnica e diagnostica istopatologica. L'insegnamento di "Tecnica diagnostica ed Istologica" è soppresso. Art. 45. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze naturali sono aggiunti quelli di: 25) Istochimica; 26) Citologia ed embriologia vegetale. Art. 46. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze biologiche sono aggiunti quelli di: 22) Istochimica; 23) Citologia ed embriologia vegetale. Art. 175, relativo alla Scuola di specializzazione in Urologia è modificato nel senso che viene aggiunto il seguente comma: "Il direttore della Scuola di specializzazione in Urologia è il direttore della Clinica chirurgica generale". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 3 agosto 1964 SEGNI GUI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 7 ottobre 1964 Atti del Governo, registro n. 187, foglio n. 73. - VILLA
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