Art. 1
1 / 1In vigore dal 28 ott 1964
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successive modificazioni Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 28. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze politiche sono aggiunti quelli di:
Diritto internazionale privato;
Matematiche per le scienze sociali;
Storia delle Americhe;
Storia dell'Europa orientale;
Gli insegnamenti complementari di "Diritto e politica penale" di "Diritto pubblico romano" sono soppressi.
Art. 66. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in materie letterarie sono aggiunto quelli di:
Storia del Risorgimento;
Storia economica;
Storia delle dottrine politiche.
Art. 167. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Pedagogia sono aggiunti quelli di:
Storia del Risorgimento;
Storia economica;
Storia delle dottrine politiche.
Art. 68. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Lingue e letterature straniere sono aggiunti quelli di:
Storia del Risorgimento;
Storia economica;
Storia delle dottrine politiche;
Art. 79. - Agli Istituti annessi alla Facoltà di magistero (per il gruppo B Pedagogia) è aggiunto quello di "Istituto di psicologia".
Art. 81. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Medicina e chirurgia sono aggiunti quelli di:
Ottica fisiopatologica;
Radiobiologia.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo e chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 3 agosto 1964
SEGNI
GUI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 ottobre 1964
Atti del Governo, registro n. 187, foglio n. 75. - VILLA
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-08-03;881#art-1