Art. 4

Art. 4

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In vigore dal 11 ago 1964
Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 1964 il regime daziario previsto dalla tariffa, dei dazi doganali d'importazione approvata con il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1961, n. 1339, e successive aggiunte e modificazioni per i prodotti elencati nell'annessa tabella D, firmata dal Ministro per le finanze, si applica temporaneamente, per tutte le provenienze, nella misura indicata, per ciascun prodotto nella tabella stessa. Per gli stessi prodotti resta tuttavia applicabile, se più favorevole, il regime daziario attualmente in vigore per le provenienze dagli altri Stati membri della Comunità Economica Europea scortate dai certificati prescritti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-07-29;654#art-4