Art. 3
3 / 8In vigore dal 11 ago 1964
Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 1964 i dazi previsti dalla tariffa doganale comune della Comunità Economica Europea posta in applicazione con il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1960, n. 1584, e successive aggiunte e modificazioni, per i prodotti elencati nell'annessa tabella C, firmata dal Ministro per le finanze, sono temporaneamente sospesi o ridotti nella misura indicata per ciascun prodotto nella tabella stessa.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-07-29;654#art-3