Art. 3
3 / 3In vigore dal 17 set 1964
Il presente decreto ha effetto a decorrere dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 16 luglio 1964
SEGNI
SARAGAT
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 agosto 1964
Atti del Governo, registro n. 185, foglio n. 51. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-07-16;710#art-3