Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 16 apr 1965
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per il commercio con l'estero e per il turismo e lo spettacolo; Decreta: Articolo unico. Piena ed intera esecuzione è data allo Scambio di Note tra l'Italia e la Spagna, effettuato a Madrid l'11 giugno 1963, per la sostituzione dell'art. 7 dell'Accordo cinematografico del 21 febbraio 1961, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità all'ultimo periodo delle Note stesse. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 16 luglio 1964 SEGNI MORO - SARAGAT - MATTARELLA - CORONA Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1965 Atti del Governo, registro n. 191, foglio n. 127. - VILLA
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