Art. 1

Art. 1

1 / 1
In vigore dal 5 set 1964
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato con regio decreto 22 maggio 1939, n. 1166, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2056, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1392; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Gli articoli da 79 a 82 relativi al corso di perfezionamento in Filologia moderna, sono abrogati e sostituiti dai seguenti con il conseguente spostamento della successiva numerazione: Scuola di perfezionamento in Filologia italiana e romanza Art. 79. - È istituita, presso la Facoltà di lettere e filosofia la scuola di perfezionamento in Filologia italiana e romanza. La durata del corso è di due anni. Art. 80. - Al corso possono iscriversi i laureati in Lettere o Filosofia o in Lingue e letterature straniere moderne delle Facoltà di lettere. Art. 81. - Per essere ammessi all'esame di diploma. gli iscritti debbono seguire le lezioni, partecipare alle esercitazioni e superare gli esami orali nelle seguenti discipline: a) Letteratura italiana (biennale); b) Filologia romanza (biennale); c) Storia della lingua italiana (biennale); d) Storia medioevale o moderna (annuale); e) Storia della critica (annuale). È data facoltà all'iscritto alla scuola di sostituire una delle discipline annuali previste dal piano di studio della scuola di perfezionamento con altra disciplina. che abbia maggiore attinenza col suo indirizzo di studi. Il piano di studi dell'iscritto deve essere sottoposto, all'inizio del corso degli studi, alla approvazione del direttore della scuola e del professore della materia in cui l'iscritto intende sostenere l'esame di diploma. Art. 82. - Per conseguire il diploma di perfezionamento in Filologia italiana e romanza i candidati debbono presentare e discutere una dissertazione scritta in una delle discipline biennali previste dal piano di studi della scuola, svolta su un tema fissato all'inizio del corso degli studi d'intesa col professore della materia e con l'approvazione del direttore della scuola. Art. 83. - Il direttore della scuola è designato ogni triennio dal Consiglio di Facoltà nella persona di uno dei professori ordinari delle discipline comprese nel piano di studio della scuola. Art. 84. - La Commissione degli esami di profitto è quella prevista per i vari insegnamenti, secondo le disposizioni della Facoltà. La Commissione degli esami di diploma, composta di sette membri, è presieduta dal preside della Facoltà; di essa fanno parte il direttore della scuola e cinque professori ufficiali da lui designati. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 12 luglio 1964 SEGNI GUI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 17 agosto 1964 Atti del governo, registro n. 185, foglio n. 42. - VILLA
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-07-12;698#art-1