Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 5 set 1964
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 28. - Dall'elenco degli istituti della Facoltà di economia e commercio è soppresso il n. 10) "Istituto di studi giuridici", mentre vengono istituiti i seguenti istituti, con il conseguente spostamento della successiva numerazione: 10) Istituto di diritto pubblico; 11) Istituto di diritto privato. Art. 83. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Chimica (indirizzo inorganico-chimico-fisico) sono aggiunti i seguenti: Spettroscopia analitica; (*) Chimica inorganica superiore; Chimica delo stato solido; (*) Chimica fisica organica. (*) Chimica analitica strumentale. Agli insegnamenti complementari per l'indirizzo organico-biologico sono aggiunti i seguenti: (*) Chimica organica superiore; Chimica delle sostanze coloranti; Petrolchimica; Chimica degli intermedi; Chimica applicata organica; (*) Chimica fisica organica; (*) Chimica analitica strumentale. Art. 90, relativo alle propedeuticità degli esami nel corso di laurea in Scienze biologiche, è aggiunta la seguente disposizione: g) non potrà essere ammesso a sostenere l'esame di Botanica senza aver prima superato l'esame di Chimica generale ed inorganica. Art. 94. - All'elenco degli istituti annessi alla Facoltà di scienze matematiche fisiche e naturali sono aggiunti quelli di "Istituto botanico" e "Ortobotanico" in sostituzione dell'istituto di botanica ed orto botanico. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 12 luglio 1964 SEGNI GUI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 17 agosto 1964 Atti del Governo, registro n. 185, foglio n. 41. - VILLA
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