Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 13 ott 1964
Il personale di segreteria ed ausiliario di ruolo che risulti assunto con regolare deliberazione comunale, divenuta esecutiva in base alle vigenti disposizioni, adottata antecedentemente all'entrata in vigore della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, ed in servizio, alla stessa data, nelle scuole e corsi secondari di avviamento professionale statali è, a domanda, collocato nei corrispondenti ruoli ordinari della scuola media. I collocamenti di cui al precedente comma, disposti, con decorrenza 1 ottobre 1963, in base all'anzianità di effettivo servizio maturata dagli interessati al 30 settembre 1963 nel ruolo cui appartenevano alla data di entrata in vigore della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, sono effettuati, per il personale di segreteria, nelle qualifiche e con i relativi coefficienti, previsti dalle tabelle A e C, allegate alla legge 6 dicembre 1960, n. 1607, e per il personale ausiliario, nelle due prime qualifiche e con i relativi coefficienti previsti dall' della legge 28 luglio 1961, n. 831, in seguito alla ricostruzione di carriera, sulla base del servizio prestato nel ruolo di provenienza.
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