Art. 2
2 / 2In vigore dal 25 feb 1965
Mediante apposito regolamento da deliberarsi dall'Amministrazione degli Istituti fisioterapici ospitalieri di Roma e da approvarsi con decreto del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per il tesoro, saranno stabilite le norme concernenti l'assunzione, le promozioni e lo stato giuridico del personale, nonché le norme transitorie necessarie per l'inquadramento del personale già in servizio nei posti previsti dalle allegate tabelle A) e B).
Il presente decreto, munito del sigillo delle Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 3 luglio 1964
SEGNI
MORO - MANCINI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte del conti, addì 4 febbraio 1905
Atti del Governo, registro n. 190, foglio n. 75. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-07-03;1595#art-2