Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 25 feb 1965
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 11 del testo unico delle disposizioni concernenti la, costituzione ed il funzionamento degli Istituti fisioterapici ospitalieri in Roma, approvato con regio decreto 4 agosto 1932, n. 1296; Visto il regio decreto 6 luglio 1933, n. 1310, concernente l'approvazione del regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico; Visto il proprio decreto in data 12 giugno 1955, numero 637, recante modificazioni al regio decreto 6 luglio 1933, n. 1310, per l'esecuzione del testo unico 4 agosto 1932, n. 1296, sulla costituzione ed il funzionamento degli Istituti fisioterapici ospitalieri di Roma; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: . Le tabelle A), B), C) e D) annesse al decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1955, n. 637, sono sostituite da quelle annesse al presente decreto.
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