Art. 6

Art. 6

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In vigore dal 5 lug 1964
Dal 1 aprile 1964 e fino al 30 giugno 1964 le sottoindicate varietà di pesci e crostacei, freschi, refrigerati o congelati sono ammesse all'importazione in esenzione da dazio per tutte le provenienze, nei limiti di un contingente di 1000 tonnellate, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze: spigole, triglie, dentici, cernie, gattucci (voce di tariffa ex 03.01-B-1-c-3); aragoste (voce di tariffa 03.03-A-I-a-2-cc); gamberetti rosa e reali (voce di tariffa ex 03.03-A-II-b-3).
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-06-26;464#art-6