Art. 11

Art. 11

11 / 12
In vigore dal 5 lug 1964
Le disposizioni di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1963, n. 670, sono estese agli zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido (voce di tariffa 17.01) importati, nei limiti contingentali stabiliti dall'articolo stesso, durante il periodo dal 5 aprile 1963 al 17 maggio 1963, con la procedura prevista dall'art. 164 del regolamento per l'esecuzione della legge doganale approvato con regio decreto 13 febbraio 1896, n. 65 e successive aggiunte e modificazioni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-06-26;464#art-11