Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 28 ago 1964
Con successivo decreto presidenziale si procederà alla ripartizione dei rimanenti venti posti di assistente ordinario non vincolati di cui all'art. 51 della citata legge n. 1073. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 25 giugno 1964 SEGNI GUI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì agosto 1964 Atti del Governo, registro n. 185, foglio n. 19. - VILLA
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