Art. 3 · Concorso per esami e per titoli

Art. 3

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Concorso per esami e per titoli

In vigore dal 18 mar 1965
Il concorso è per esami e per titoli. Il bando stabilisce i termini per la presentazione della domanda di ammissione al concorso e della documentazione dei titoli. Gli esami constano di una prova scritta e di una orale. La prova scritta consiste nello svolgimento di un tema di pedagogia, nei limiti del programma della prova orale. La prova orale verte sul seguente programma: italiano (Esposizione critica dell'opera e del pensiero di uno scrittore italiano, a scelta della candidata); Pedagogia (Svolgimento del pensiero pedagogico moderno e contemporaneo, con particolare riferimento ai problemi dell'educazione collegiale - Finalità e fattori dell'educazione - La persona della convittrice L'educandato come centro di vivente socialita); Metodologia (Esposizione critica di almeno due esperimenti e metodi didattici, a scelta della candidata); Didattica (Conoscenza particolareggiata e sicura del contenuto dei programmi per la scuola elementare e dei principi ai quali essi si ispirano); Letteratura per l'infanzia (Conoscenza di almeno due fra gli autori italiani e stranieri più significativi, a scelta della candidata); Educazione civica (Formazione e ordinamento dello, Stato italiano); Legislazione scolastica (Ordinamento dei servizi, centrali e periferici, del Ministero della pubblica istruzione - I corpi consultivi centrali - Il Consiglio scolastico provinciale - Ordinamento degli educandati femminili dello Stato - Ordinamento della istruzione elementare); Igiene (Nozioni fondamentali, con riferimenti particolari alla loro applicazione alla vita collegiale). Alle prove di esame sono assegnati complessivamente 100 punti, di cui 50 alla prova scritta e 50 alla prova orale. Ai titoli previsti dal successivo , sono assegnati complessivamente 25 punti. Sono ammesse alla prova orale le candidate che abbiano conseguito la votazione di almeno 30/50 nella prova scritta. La prova orale s'intende superata qualora la candidata vi abbia conseguito la votazione di almeno 30/50. La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli con il voto riportato in ciascuna prova di esame. La valutazione dei titoli precede la valutazione dello esame scritto ed è disposta nei soli riguardi delle concorrenti che hanno partecipato a tale esame. Per gli adempimenti relativi alla prova scritta si osservano le disposizioni degli del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686. Per lo svolgimento della prova scritta si osservano inoltre le disposizioni dell' dei testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Il voto conseguito nella valutazione dei titoli è indicato, per ciascuna concorrente, nell'elenco previsto dall' - ultimi due commi - del citato testo unico, sotto condizione di approvazione degli atti del concorso. Per lo svolgimento del tema sono assegnate non meno di sei ore.
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