Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 29 ago 1964
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804; Visto il regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996; Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 6 agosto 1947, n. 878, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1948, n. 226, e successive modificazioni; Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri Decreta: . L'Agenzia consolare in Quebec (Canada) è soppressa.
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