Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 29 ago 1964
Il presente decreto ha effetto a decorrere dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 18 giugno 1964 SEGNI SARAGAT Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1964 Atti del Governo, registro n. 185, foglio n. 11. - VILLA
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