Art. 9
Regolamento per l'attuazione della L. 14 novembre 1962, n. 1616

Art. 9

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In vigore dal 1 set 1964
Ai fini del pagamento dei contributi annuali, l'organo di vigilanza, per i lavori di nuova costruzione o di ammodernamento di nave relativamente ai quali è stato incaricato di svolgere i compiti di cui al secondo comma dell', deve rimettere all'Ispettorato compartimentale competente un apposito certificato dal quale risulti che tali lavori sono stati ultimati, oppure iniziati e in corso di svolgimento, conformemente ai progetti approvati. Il modello del predetto certificato è approvato dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-06-13;672#art-rpl-9