Art. 28
Regolamento per l'attuazione della L. 14 novembre 1962, n. 1616

Art. 28

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In vigore dal 1 set 1964
Ai fini del computo delle tonnellate/km da determinarsi per la liquidazione del contributo di percorrenza, le distanze chilometriche fra le località di carico e di scarico sono rispettivamente desunte: a) per i servizi di rimorchio o di trasporto di merci dalle apposite tabelle polimetriche predisposte - e debitamente rese note al pubblico - dal Ministero dei trasporti e della aviazione civile - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, in base al tragitto più breve; b) per i servizi di linea per trasporto di persone, dalle corrispondenti indicazioni dai relativi atti di concessione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-06-13;672#art-rpl-28