Regolamento per l'attuazione della L. 14 novembre 1962, n. 1616
Art. 25
25 / 32In vigore dal 1 set 1964
Coloro che intendono avvalersi del disposto di cui allo della legge devono indirizzare apposita domanda, al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - presentandola all'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione nella cui circoscrizione sono prevalentemente in esercizio le navi per le quali viene richiesta l'ammissione al contributo di percorrenza.
La domanda deve indicare:
1) le generalità del richiedente e, nel caso che il richiedente sia anche il proprietario della nave, l'indicazione di tale circostanza;
2) le generalità del proprietario della nave o il titolo in forza del quale la nave stessa è esercitata, quando il richiedente non è il proprietario della nave;
3) i dati d'individuazione della nave da ammettere al contributo.
Gli Ispettorati compartimentali iscrivono in apposito registro le navi per le quali è stata richiesta l'ammissione al contributo e per ogni nave tengono aggiornata un'apposita scheda sulla quale verranno registrati tutti i dati relativi ai singoli viaggi effettuati, desunti dal foglio di viaggio o dal prospetto mensile di cui ai successivi .
Il modello del registro e della scheda di cui al precedente comma è approvato dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-06-13;672#art-rpl-25