Regolamento per l'attuazione della L. 14 novembre 1962, n. 1616
Art. 23
23 / 32In vigore dal 1 set 1964
Per i trasporti di persone il contributo di percorrenza è corrisposto in base alla formula: C = 3,5 APL dove:
3,5 = valore medio del rapporto tra il coefficiente di utilizzazione di una nave per trasporto merci ed il coefficiente di utilizzazione di una nave per trasporto viaggiatori;
A = L. 0,50 per le navi aventi un dislocamento a pieno carico superiore a 75 tonnellate, e L. 0,80 per le navi aventi un dislocamento a pieno carico fino a 75 tonnellate;
P = portata utile in tonnellate della nave, quale risulta dalla licenza di navigazione;
L = percorrenze espresse in chilometri.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-06-13;672#art-rpl-23