Art. 17
Regolamento per l'attuazione della L. 14 novembre 1962, n. 1616

Art. 17

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In vigore dal 1 set 1964
Il progetto di cui all' della legge, deve essere redatto in triplice copia, di cui una in carta legale, e deve essere costituito da una relazione tecnica e finanziaria dettagliata, corredata dai piani di costruzione e da tutti gli elementi costruttivi relativi al nuovo impianto o alte nuove attrezzature. I disegni devono essere in scala adeguata e comunque non inferiore a 1: 100 per i disegni d'insieme e a 1: 20 per i particolari. L'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, ove lo ritenga necessario, può richiedere altri disegni o studi suppletivi.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-06-13;672#art-rpl-17