Art. 13
Regolamento per l'attuazione della L. 14 novembre 1962, n. 1616

Art. 13

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In vigore dal 1 set 1964
Agli effetti del terz'ultimo comma dell' della legge, l'ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e del trasporti in concessione, nella cui circoscrizione territoriale è iscritta la nave ammessa al contributo statale, non appena venga a conoscenza dell'eventuale perdita dei prescritti requisiti di idoneità alla navigazione da parte di tale nave per colpa del proprietario, deve darne immediata comunicazione al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale dalla motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-06-13;672#art-rpl-13