Art. 11
Regolamento per l'attuazione della L. 14 novembre 1962, n. 1616

Art. 11

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In vigore dal 1 set 1964
Per ottenere il pagamento di ogni rata il proprietario della nave deve avanzare domanda al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, da cui ebbe comunicazione dell'ammissione al contributo. La domanda deve indicare le generalità della persona autorizzata a riscuotere o a quietanzare, nonché la forma di pagamento prescelta fra quelle previste dalle vigenti disposizioni in materia di amministrazione del patrimonio e di contabilità generale dello Stato. Ai fini della riscossione della prima rata annuale del contributo statale o di una di quelle successive, la domanda deve essere inoltre corredata della relativa documentazione a norma dell' del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544.
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