Art. 24
24 / 24In vigore dal 5 ago 1964
Per quanto non previsto nel presente decreto si applicano le disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e della legge 5 marzo 1961, n. 90.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica, italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 5 giugno 1964
SEGNI
MORO - JERVOLINO - COLOMBO - ANDREOTTI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 luglio 1964
Atti del Governo, registro n. 184, foglio n. 141. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-06-05;567#art-24