Art. 24

Art. 24

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In vigore dal 5 ago 1964
Per quanto non previsto nel presente decreto si applicano le disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e della legge 5 marzo 1961, n. 90. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica, italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 5 giugno 1964 SEGNI MORO - JERVOLINO - COLOMBO - ANDREOTTI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 15 luglio 1964 Atti del Governo, registro n. 184, foglio n. 141. - VILLA
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