Art. 22
22 / 24In vigore dal 5 ago 1964
Nella prima applicazione del presente decreto, i requisiti per l'ammissione ai concorsi di cui all' lettera b) sono stabiliti come segue:
a) carriera direttiva amministrativa: potranno concorrere gli ufficiali dell'Arma aeronautica ruolo servizi e del Corpo di commissariato aeronautico ruolo commissari e ruolo amministrazione che abbiano esercitato lodevolmente, per un periodo di almeno un anno, le funzioni proprie di tale carriera presso la soppressa Direzione generale dell'aviazione civile e del traffico aereo e relativi organi periferici;
b) carriera direttiva-tecnica: potranno concorrere gli ufficiali dell'Arma aeronautica ruolo servizi e del Genio aeronautico ruolo ingegneri e ruolo assistenti tecnici, che abbiano esercitato lodevolmente per un periodo di almeno un anno, le funzioni proprie di tale carriera presso la soppressa. Direzione generale della aviazione civile e del traffico aereo e relativi organi periferici;
c) carriera direttiva della navigazione: potranno concorrere gli ufficiali dell'Arma aeronautica ruolo naviganti e ruolo servizi che abbiano esercitato lodevolmente per un periodo di almeno un anno, le funzioni proprie di tale carriera presso la soppressa Direzione generale dell'aviazione civile e del traffico aereo e relativi organi periferici.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-06-05;567#art-22