Art. 18
18 / 24In vigore dal 5 ago 1964
È istituito un ruolo organico del personale operaio del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile Ispettorato generale dell'aviazione civile, secondo la tabella allegata al presente decreto, vistata dal Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile.
Nel predetto ruolo saranno inquadrati, a domanda, gli operai in servizio presso la soppressa. Direzione generale dell'aviazione civile e del traffico aereo e relativi ordini periferici, alla data di entrata in vigore della legge 30 gennaio 1963, n. 141, che appartengono al ruolo degli operai del Ministero della difesa-Aeronautica od abbiano titolo ad essere inquadrati in detto ruolo, ai sensi dell'articolo 62 della legge 3 marzo 1961, n. 90.
Per la presentazione della, domanda, si applicano le disposizioni di cui al primo comma dell'.
L'inquadramento sarà disposto con decreto del Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile, di concerto col Ministro per la difesa e verrà effettuato nelle qualifiche di mestiere corrispondenti alle mansioni esercitate alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Le qualifiche di mestiere di cui al comma precedente verranno stabilite con la procedura prevista dall' della legge 5 marzo 1961, n. 90.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-06-05;567#art-18