Art. 13
13 / 24In vigore dal 5 ago 1964
I titoli soggetti a valutazione, ai fini dei concorsi di cui all', lettere b) e, c), sono i seguenti:
a) durata e qualità del servizio prestato nell'Amministrazione dello Stato;
b) durata e qualità del servizio prestato presso la soppressa Direzione generale dell'aviazione civile e del traffico aereo e dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile e relativi organi periferici;
c) ogni altro titolo dal quale possano trarsi elementi utili per la valutazione del candidato, in rapporto al ruolo cui egli aspira ed in relazione alle esigenze funzionali dei singoli servizi.
Nei bandi di concorso, verranno determinati i criteri di valutazione per l'attribuzione del punteggio a ciascuno dei predetti titoli.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-06-05;567#art-13