Art. 10
10 / 24In vigore dal 5 ago 1964
Con il regolamento da emanare ai sensi dell'art. 161 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, saranno stabilite le attività professionali che i funzionari appartenenti ai ruoli degli ispettori di volo e degli esperti della circolazione aerea e dell'assistenza al volo devono aver svolto per essere ammessi ai vari scrutini, concorsi ed esami di promozione, nonché le prove che i predetti funzionari dovranno sostenere per superare i concorsi e gli esami citati.
I funzionari appartenenti al ruolo degli ispettori di volo hanno obbligo di pilotaggio fino al compimento del 60° anno di età. Dopo tale data vengono impiegati in attività non di pilotaggio di competenza del ruolo stesso sono ugualmente impiegati nelle stesse attività i funzionari appartenenti al predetto ruolo che, per cause di servizio o per sopraggiunta infermità, non siano più riconosciuti idonei al pilotaggio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-06-05;567#art-10