Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 5 ago 1964
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Visti gli della legge 30 gennaio 1963, n. 141; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 688; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19; Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90; Visto il decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per i trasporti e per la aviazione civile, di concerto con i Ministri per il tesoro e per la difesa; Decreta: . Sono istituiti i ruoli organici delle carriere direttiva, di concetto, esecutiva ed ausiliaria del personale del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale dell'aviazione civile - con la dotazione prevista per ciascuna carriera nelle tabelle allegate al presente decreto, vistate dal Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile. Il personale appartenente ai ruoli di cui al comma precedente, nell'espletamento delle proprie funzioni, ha l'obbligo del volo. Allo stesso obbligo e tenuto il personale non appartenente ai detti ruoli, comunque in servizio presso l'Ispettorato generale dell'aviazione civile e relativi organi periferici.
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