Art. 1
1 / 24In vigore dal 5 ago 1964
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visti gli della legge 30 gennaio 1963, n. 141;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 688;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19;
Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90;
Visto il decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per i trasporti e per la aviazione civile, di concerto con i Ministri per il tesoro e per la difesa;
Decreta:
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Sono istituiti i ruoli organici delle carriere direttiva, di concetto, esecutiva ed ausiliaria del personale del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale dell'aviazione civile - con la dotazione prevista per ciascuna carriera nelle tabelle allegate al presente decreto, vistate dal Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile.
Il personale appartenente ai ruoli di cui al comma precedente, nell'espletamento delle proprie funzioni, ha l'obbligo del volo.
Allo stesso obbligo e tenuto il personale non appartenente ai detti ruoli, comunque in servizio presso l'Ispettorato generale dell'aviazione civile e relativi organi periferici.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-06-05;567#art-1