Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 8 ago 1964
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 6 della legge 30 novembre 1961, n. 1326; Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze; Decreta: . Ai fini della liquidazione delle indennità e dei premi di cui all' della legge 30 novembre 1961, n. 1326: a) il periodo di servizio di durata superiore a sei mesi, è computato per un anno intero; b) il periodo di sospensione penale e disciplinare dall'impiego e dal servizio non è computato. Parimenti non è computato il periodo di sospensione precauzionale dall'impiego o dal servizio seguito da condanna penale o da sanzioni disciplinari di stato.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-05-31;586#art-1