Art. 32
Allegato

Art. 32

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In vigore dal 27 ago 1964
Il funzionamento delle Commissioni previste dalle presenti norme avrà inizio sessanta giorni dopo la nomina delle Commissioni stesse. Fino a quando non saranno entrate in funzione le predette Commissioni per le assegnazioni degli alloggi di cui alle presenti norme, continueranno ad applicarsi le norme in vigore. Dalla stessa data i ricorsi proposti alla Commissione di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica e non ancora definiti, verranno deferiti alle Commissioni regionali competenti per territorio.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-05-23;655#art-a-32