Art. 28
Allegato

Art. 28

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In vigore dal 27 ago 1964
La Commissione centrale, se riconosce che l'istruttoria è incompleta, può disporre, anche con ordinanza, un supplemento di istruttoria, assegnando alle parti un termine per gli adempimenti eventualmente a loro carico. I provvedimenti istruttori previsti dal precedente comma possono essere disposti anche dal presidente della Commissione, con proprio decreto. I ricorsi dovranno essere decisi entro centottanta giorni dalla scadenza dei termini rispettivamente indicati nel penultimo comma dell' e nel presente articolo. Le decisioni dovranno essere depositate presso la segreteria della Commissione nel quindici giorni successivi e comunicato, per estratto, agli interessati entro trenta giorni dal deposito.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-05-23;655#art-a-28