Allegato
Art. 23
23 / 35In vigore dal 27 ago 1964
La Commissione regionale, se riconosce che l'istruttoria è incompleta, può disporre, anche con ordinanza, un supplemento di istruttoria, assegnando alle parti un termine per gli adempimenti eventualmente a loro carico.
I provvedimenti istruttori previsti dal precedente comma possono essere disposti anche dal presidente della Commissione con proprio decreto.
I ricorsi dovranno essere decisi dalla Commissione entro novanta giorni dalla scadenza dei termini, rispettivamente indicati nell'ultimo comma dell' e nel presente articolo.
Le decisioni dovranno essere depositate presso la segreteria della Commissione nei quindici giorni successivi e comunicate, per estratto, con lettera raccomandata agli interessati entro trenta giorni dal deposito.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-05-23;655#art-a-23