Art. 23
Allegato

Art. 23

23 / 35
In vigore dal 27 ago 1964
La Commissione regionale, se riconosce che l'istruttoria è incompleta, può disporre, anche con ordinanza, un supplemento di istruttoria, assegnando alle parti un termine per gli adempimenti eventualmente a loro carico. I provvedimenti istruttori previsti dal precedente comma possono essere disposti anche dal presidente della Commissione con proprio decreto. I ricorsi dovranno essere decisi dalla Commissione entro novanta giorni dalla scadenza dei termini, rispettivamente indicati nell'ultimo comma dell' e nel presente articolo. Le decisioni dovranno essere depositate presso la segreteria della Commissione nei quindici giorni successivi e comunicate, per estratto, con lettera raccomandata agli interessati entro trenta giorni dal deposito.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-05-23;655#art-a-23