Art. 21
Allegato

Art. 21

21 / 35
In vigore dal 27 ago 1964
Il ricorso alla Commissione regionale deve essere proposto, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di comunicazione o di piena conoscenza dell'atto impugnato; la pubblicazione delle assegnazioni equivale alla piena conoscenza di esse. Entro il termine predetto l'originale del ricorso deve essere depositato e spedito a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a pena di decadenza, alla segreteria dalla Commissione, con i documenti sui quali si fonda, nonché in copia all'autorità amministrativa o all'Ente che ha emanato l'atto impugnato. Il presidente della Commissione, nel caso ritenga necessaria la notificazione a uno o più controinteressati, assegna un termine perentorio, entro il quale il ricorrente deve provvedervi. Nel termine di venti giorni successivo alla notificazione del ricorso i controinteressati possono presentare le loro deduzioni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-05-23;655#art-a-21