Art. 17
Allegato

Art. 17

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In vigore dal 27 ago 1964
Gli alloggi lasciati liberi da precedenti assegnatari in locazione vengono riassegnati seguendo l'ordine dell'ultima graduatoria previo accertamento della permanenza dei requisiti e dei titoli richiesti per l'assegnazione. Esaurita la graduatoria gli alloggi che si renderanno liberi verranno riassegnati dalle Commissioni provinciali seguendo i criteri di carattere generale previsti dal precedente .
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-05-23;655#art-a-17