Art. 16
Allegato

Art. 16

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In vigore dal 27 ago 1964
In ogni caso di scioglimento o risoluzione del contratto, qualora l'alloggio sia stato assegnato in locazione semplice, il locatario ha diritto al rimborso del deposito di cui al precedente , dal quale vengono detratte le somme necessarie per il risarcimento di eventuali danni arrecati all'immobile, nonché quanto dovuto per affitti arretrati e relative quote accessorie.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-05-23;655#art-a-16